Pro Natura

Isola di Capri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

associazione naturalistica ambientalista e culturale   

 

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PRO NATURA  ISOLA  DI CAPRI

(associazione Naturalistica Ambientalista Culturale aderente alla Federazione Nazionale PRO NATURA)

Associazione  apolitica e senza fini di lucro (ONLUS)

 

STATUTO

 

Art.1)  COSTITUZIONE

E’ costituita, ai sensi degli art.li 36 e seguenti del codice civile, l’associazione Naturalistica, Ambientalista, Culturale  denominata “”PRO NATURA ISOLA DI CAPRI””, con sede in Capri via Fuorlovado 4 .

Operante prevalentemente nell’ambito del territorio dell’isola di Capri.

L’associazione PRO NATURA ISOLA DI CAPRI adotta il simbolo di  “un ramo di ginestra fiorito”

 

Art.2)  SCOPI  DELL’ASSOCIAZIONE

PRO NATURA ISOLA DI CAPRI   si prefigge lo scopo di:

·       Promuovere, diffondere e favorire la conoscenza ed il rispetto della Natura e dei suoi equilibri.

·       Adoperarsi per la tutela dell’ambiente che tenga conto delle esigenze biologiche e culturali dell’uomo.

·       Ottenere la valorizzazione ed una adeguata protezione delle zone di interesse naturalistico e/o culturale e delle specie viventi, nonché una seria programmazione di ogni intervento sull’ambiente.

·       Adoperarsi per un miglioramento dell’ambiente urbano e per la valorizzazione dei centri storici, tenendo conto delle esigenze biologiche e culturali dell’uomo.

 

PRO NATURA ISOLA DI CAPRI vuole promuovere presso i propri soci e principalmente presso i cittadini dell’isola di Capri:

  • La sensibilità verso i valori culturali e verso i bisogni sociali.
  • L’importanza della salvaguardia ambientale, dei valori della cultura locale e della multiculturalità.
  • Il rispetto della natura nelle sue componenti di terra, mare e cielo.
  • Il desiderio di tutela e di conoscenza del patrimonio paesaggistico, artistico ed architettonico del nostro territorio naturale ed urbano.
  • Lo sviluppo di un turismo naturalistico ecosostenibile nel territorio del comprensorio dell’isola di Capri.
  • L’adozione di fonti di energia non inquinanti  e rinnovabili.

Tali scopi vengono perseguiti con l’impegno dei propri soci e dirigenti, collaborando con organismi privati e pubblici e attraverso scambi  nazionali ed internazionali di volontariato.

Allo stesso tempo e per i suddetti scopi l’associazione  ai sensi delle leggi  in materia.(legge 11 agosto 1991 n° 266, legge regionale  8 febbraio 1993 n° 9 integrata e modificata dalla legge regionale  n° 18/96, legge regionale  10 aprile 1996 n° 8 , legge regionale 23 febbraio 2005 n° 10) organizza e promuove:

    1. Gruppi volontari con il compito di operare secondo gli scopi  previsti dal presente art. 2.
    2. Raggruppamenti di guardie giurate volontarie (art 138 del Testo Unico delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 art. 249 e seguenti del relativo regolamento) e secondo quanto prevedono le leggi nazionali e regionali indirizzate alla salvaguardia del territorio e del suo ecosistema

 

Art.3)  AMBITI  DI AZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

PRO NATURA ISOLA DI CAPRI, per il raggiungimento degli scopi richiamati all’art.2 si prefigge di

  • Aggregare i cittadini, favorendo in modo prevalente la loro crescita culturale, i valori del volontariato in senso generale, la loro socialità e solidarietà, la loro visione interculturale e interetnica.
  • Svolgere attività di promozione culturale presso i cittadini dell’isola di Capri per gli scopi richiamati all’art. 2
  • Organizzare volontari con compiti di prevenzione e di controllo ambientale secondo le leggi e le ordinanze di Comuni. Regioni e dello Stato Italiano.
  • Promuovere attività legate ai lavori socialmente utili allo scopo di valorizzare e promuovere  attività culturali, la conoscenza e la tutela degli ambienti naturali, la salvaguardia del patrimonio culturale del territorio dell’isola di Capri, la prevenzione degli incendi e dell’inquinamento ambientale.
  • Promuovere la multiculturalità e l’interculturalità attraverso azioni specifiche e con l’invio di propri volontari in paesi terzi o attraverso l’accoglienza di volontari  provenienti da altri paesi.
  • Gestire in proprio o in collaborazione con altri :

1.     Spazi situati all’interno del territorio comprensoriale con valenze culturali, didattiche e ambientali, allo scopo di valorizzarne la conoscenza e la fruibilità di detti luoghi nel rispetto dell’ecosistema.

2.     Strutture pubbliche o private di interesse culturale situate all’interno del comprensorio allo scopo di permetterne la conservazione e la fruibilità intelligente e responsabile.:

PRO NATURA ISOLA DI CAPRI si propone inoltre di promuovere attività culturali in generale e di quelle che riducono il disagio e lo svantaggio giovanile o dell’uomo in generale

·       Attraverso la gestione di servizi rivolti alle persone svantaggiate e tesi a svilupparne la crescita culturale e allo stesso tempo il loro inserimento sociale.

·       Attivando azioni rivolte ad avvicinare il mondo del lavoro a chi è in stato di necessità fisica o psicologica coinvolgendo giovani e anziani.

·       Progettando e/o gestendo in proprio bandi di concorso o altre attività culturali atte a facilitare l’entrata nel mondo del lavoro dei giovani e delle persone disagiate.

·       Collaborando e/o facilitando la costituzione di cooperative o organismi che all’interno del loro statuto perseguono i valori statutari di PRO NATURA ISOLA DI CAPRI

 

Art. 4)  TIPO DI ASSOCIAZIONE

PRO NATURA ISOLA DI CAPRI è un’Associazione apolitica, di volontariato culturale ambientalista sociale, organizzata in forma democratica e senza scopo di lucro, (ONLUS) pertanto:

  • I soci e dirigenti dell’associazione devono svolgere la loro attività di volontariato gratuitamente.
  • Gli organi dirigenti dell’Associazione devono essere eletti democraticamente.

 

Art.5)  DIRITTI  E  DOVERI  DEI  SOCI

Il numero dei soci  è  illimitato e si  dividono in

  • Soci sostenitori e soci ordinari, entrambi con diritto di voto
  • Soci giovani  (età inferiore ai 18 anni ) , soci familiari  ( con un familiare iscritto quale socio ordinario) e soci occasionali, entrambi senza diritto di voto.

Per essere iscritti tra i soci di  PRO NATURA ISOLA DI CAPRI è necessario avere i seguenti requisiti

  1. Aver compiuto i 18 anni di età
  2. Essere in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione all’associazione il cui ammontare è stabilito dal consiglio direttivo in carica.
  3. La quota annuale d’iscrizione e la relativa tessera hanno validità dal 01/01 al 31/12 dell’anno di emissione.
  4. Aver presentato al presidente dell’associazione formale richiesta di adesione (in caso di rifiuto di tale richiesta, il richiedente si può appellare al consiglio direttivo che deve esprimersi in forma scritta entro trenta giorni).
  5. Condividere gli scopi dell’associazione ed accettarne lo statuto

Ogni socio possiede i seguenti diritti e doveri:

  • Può partecipare alla vita associativa dell’associazione nelle sue diverse articolazioni e votare per gli organi direttivi.
  • Può chiedere per iscritto la situazione contabile ed organizzativa dell’associazione ottenendone risposta da parte del presidente entro trenta giorni.
  • Deve attenersi nell’espletamento dell’attività associativa, alle direttive dell’associazione o alle disposizioni organizzative dei suoi dirigenti.
  • Non può coinvolgere l’associazione in attività o iniziative se non autorizzate dal presidente e deve comunque mantenere un comportamento irreprensibile e di aperta socialità con tutti i soci dell’Associazione.

La decadenza del requisito di socio, viene decisa dal consiglio direttivo, deve essere motivata e notificata.

 

Art.6) GLI  ORGANI  DELL’ASSOCIAZIONE.

Gli organismi decisionali e gli incarichi direttivi, all’interno dell’associazione PRO NATURA ISOLA DI CAPRI sono i seguenti:

  1. L’Assemblea dei soci sia essa convocata in assemblea ordinaria oppure in assemblea straordinaria.
  2. Il Consiglio direttivo dell’associazione.
  3. Il Presidente .
  4. Il Revisore dei conti

 

Art.7)  L’ASSEMBLEA  DEI  SOCI

Partecipano all’assemblea con diritto di voto, tutti i soci iscritti ed in regola con il pagamento della quota annuale d’iscrizione.

  1. L’Assemblea ordinaria viene convocata e presieduta dal presidente in carica, almeno una volta all’anno ed entro i primi tre mesi dell’anno solare per l’approvazione del bilancio sia esso preventivo che consuntivo. La convocazione di tale assemblea deve essere comunicata con 20 giorni di anticipo
  2. L’assemblea straordinaria viene convocata e presieduta dal presidente in carica, quando gli interessi dell’associazione lo rendono necessario o quando ne è stata fatta formale richiesta da almeno due quinti dei soci. La convocazione di tale assemblea deve essere comunicata con almeno 10 giorni di anticipo.

La riunione dell’assemblea è valida in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli aventi diritti al voto, mentre è valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni per la nomina del presidente, del consiglio direttivo e del revisore dei conti sono votate con voto segreto, le altre decisioni possono essere votate per alzata di mano e sono approvate quando hanno ricevuto voto favorevole in ragione della metà più uno degli aventi diritti al voto.

E’ ammessa la votazione mediante delega scritta nella misura di una delega per ogni socio votante.

E’ di competenza dell’Assemblea dei Soci

  • L’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
  • L’elezione del consiglio direttivo, del presidente e del revisore dei conti.
  • Approvare e/o modificare, le quote associative, i regolamenti funzionali dell’associazione e dei gruppi operativi.
  • Approvare, i programmi generali di sviluppo e di azione dell’associazione .

 

Art.8)  IL CONSIGLIO DIRETTIVO  DELL’ASSOCIAZIONE

Il  consiglio direttivo, viene nominato dall’assemblea dei soci convocata secondo le modalità di cui al precedente art. 7.

Il consiglio direttivo, presieduto dal presidente in carica, è composto da quattro soci eletti dall’assemblea e resta in carica per tre anni con i seguenti incarichi:

  • Controllare l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea.
  • Rettificare o respingere, se non consultato, tutti i provvedimenti presi dal Presidente.
  • Decidere la composizione del gruppo esecutivo di lavoro da affiancare al presidente e formato da  un vicepresidente, da un segretario e dai responsabili dei gruppi operativi scelti preferibilmente tra i soci dell’associazione ma eventualmente anche tra persone esterne all’associazione stessa.
  • Decidere sull’espulsione e non accettazione dei nuovo soci.
  • Definire, relativamente ai soli soci non componenti del consiglio Direttivo, le modalità e i termini con cui l’associazione eroga i rimborsi spese nelle diverse attività dell’associazione quando questi rimborsi sono previsti dalle convenzioni stipulate dal presidente con enti pubblici e privati.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con la maggioranza semplice dei presenti (50% più uno) in prima convocazione se sono presenti il 50% più uno dei componenti ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

In caso di dimissione di uno o più componenti del consiglio direttivo, il presidente può procedere alla nomina di nuovi componenti del consiglio direttivo. L’assemblea ha la possibilità insindacabile di non  ratificare tale nomina e procedere quindi alla nomina di altro socio alla carica vacante.

 

Art.9)  IL  PRESIDENTE  DELL’ASSOCIAZIONE.

Viene eletto dall’assemblea dei soci convocata secondo le modalità di cui al precedente articolo 7.

Resta in carica tre anni con i seguenti incarichi:

  • E’ il legale rappresentante dell’associazione.
  • Presiede le assemblee dei soci ed il consiglio direttivo e ne cura l’esecuzione delle deliberazioni.
  • Nell’interesse dell’associazione sottoscrive tutti gli atti amministrativi, contratti e riscuote con quietanza.
  • Il presidente, sentito il consiglio direttivo, può avvalersi per la normale direzione dell’associazione di un esecutivo formato dal vicepresidente, dal segretario e dai responsabili dei gruppi operativi o di settore.
  • E’ autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l’acquisto da parte dell’associazione, della personalità giuridica e di quelle relative all’iscrizione all’albo Regionale o provinciale del volontariato (legge nazionale 266/91 e leggi regionali 9/93 , integrata e modificata dalla legge18/96 e legge regionale 10/2005) . Ai soli effetti di cui sopra il presidente viene facultato ad apportare al presente statuto ed all’atto costitutivo in allegato  tutte quelle modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste dalla competenti autorità fatta salva la necessità  poi di sottoporli all’approvazione dell’assemblea

 

Art. 10)  IL REVISORE  DEI  CONTI

Viene eletto dall’assemblea dei soci convocata secondo le modalità di cui al precedente art. 7

Resta in carica tre anni con i seguenti incarichi.

  • Esprime un parere sul bilancio dell’associazione prima che venga sottoposto all’approvazione annuale da parte dell’assemblea dei soci.
  • Controlla  con cadenza semestrale la situazione finanziaria dell’associazione e ne relazione sullo stato economico al consiglio direttivo.

Nel caso in cui il valore delle operazioni legate alle attività statutarie e a quelle connesse, risultante a bilancio consuntivo, superi l’importo di euro 50.000,00 il consiglio direttivo può decidere di affidare i compiti del revisore dei conti ad un organi collegiale. Tale organo denominato Collegio dei Revisori dei Conti, sarà composto da tre membri che eleggeranno al loro interno il loro presidente.

Il presidente del collegio avrà il compito di relazionare al Consiglio Direttivo dell’associazione ed al presidente.

 

Art.11)  RISORSE  ECONOMICHE

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  • Quote annuali dei soci aderenti a diverso titolo.
  • Contributi  volontari di privati, lasciti e donazioni.
  • Contributo dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.
  • Rimborsi derivati da convenzioni.
  • Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’assemblea dei soci ai sensi dell’art. 7 .

 

Art.12) DURATA  E  SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

La durata dell’Associazione PRO NATURA ISOLA DI CAPRI  è illimitata.

Una eventuale decisione di scioglimento dell’Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno tre quarti degli associati, convocati in assemblea secondo le modalità di cui al precedente articolo 7.

In caso di scioglimento, l’Assemblea delibera sempre con la maggioranza dei tre quarti, sulla destinazione del patrimonio residuo ad altre associazioni o cooperative sociali presenti ed operanti in attività similari a quelle dell’associazione, dedotte le passività.

 

Art.13) RIMANDO AL CODICE CIVILE

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile ed ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.

 

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